Direttiva Macchine in sintesi cosa prevede.
Direttiva macchine 2006/42/ce in Europa.
A seguito degli incidenti che sono accaduti sul posto di lavoro nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, è importante analizzare la normativa di riferimento in merito alla sicurezza delle macchine, con particolare riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Si tratta di una normativa cogente a livello comunitario che regolamenta l’immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.
La Direttiva Macchine è un set di regole rivolte ai costruttori di macchine commercializzate ed utilizzate all’interno della Comunità UE.
La Machine Directive contiene i requisiti essenziali per permettere la libera circolazione delle macchine all’interno dell’Europa e consente di tutelare e di proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
La direttiva macchina 2006/42/CE ha trovato recepimento in Italia mediante il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 ed è entrata in vigore a partire dal 29 dicembre 2009.
Direttiva Macchine: quali sono i prodotti interessati dalla normativa cogente?
I prodotti che sono interessati dalla Direttiva Macchine (campo di applicazione) sono i seguenti:
- le macchine;
- le quasi-macchine;
- i componenti di sicurezza;
- le attrezzature intercambiabili;
- le catene, le funi e le cinghie;
- gli accessori di sollevamento;
- i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Secondo la Direttiva, la macchina è un “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato, di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.
La Direttiva UE definisce le quasi-macchine come i “prodotti che per svolgere la loro funzione devono essere assemblati con altre macchine o quasi-macchine”.
Le attrezzature intercambiabili sono “dispositivi che vengono assemblati alla macchina dopo la messa in servizio della stessa. Il montaggio viene eseguito dagli operatori, quindi il fabbricante deve prevedere le modalità di assemblaggio e di interfacciamento con la macchina in modo da assicurarne un utilizzo sicuro”.
Gli accessori di sollevamento secondo la Direttiva Macchine sono “attrezzature che permettono la presa del carico e che possono essere disposte tra la macchina e il carico o diventare parte integrante di quest’ultimo (ne sono un esempio le imbragature e i loro accessori)”.
Secondo la Direttiva 2006/42/CE i componenti di sicurezza sono: “elementi senza i quali la sicurezza degli utilizzatori viene messa a rischio”.
“Elementi progettati e costruiti a fini di sollevamento come parte integrante di macchine o accessori per il sollevamento” è la definizione di catene, cinghie e funi.
“Componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente e una macchina azionata mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima” è la definizione di dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Direttiva Macchine: quali sono i requisiti delle macchine?
L’allegato 1 alla Direttiva specifica gli obblighi del costruttore e i requisiti di sicurezza che le macchine devono soddisfare per poter essere commercializzate all’interno del mercato comunitario. Nella direttiva macchine sono specificati quali devono essere i parametri che devono essere utilizzati per realizzare le macchine.
Il produttore delle macchine deve accompagnare le attrezzature con una determinata documentazione richiesta dalla normativa.
Macchina marcata CE: cosa è necessario verificare?
Un datore di lavoro che acquista una macchina deve sempre verificare e valutare la conformità della stessa. La direttiva 2006/42/CE prescrive che la marcatura CE sia apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante, o del suo mandatario, usando la stessa tecnica.
I passi fondamentali per la corretta marcatura CE di macchine, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE sono:
- identificazione dei requisiti normativi applicabili alla specifica tipologia di macchina;
- analisi della macchina rispetto ai requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE;
- l’analisi dell’equipaggiamento elettrico, pneumatico ed idraulico della macchina;
- la valutazione del rischio secondo la direttiva 2006/42/CE e costituzione del fascicolo tecnico della macchina;
- esecuzione delle prove strumentali;
- validazione dei circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza;
- validazione del software aventi funzioni di sicurezza.
Il fabbricante di una macchina ha l’obbligo di:
- accertare che la macchina soddisfi i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell’Allegato I;
- espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell’art. 12;
- costituire il Fascicolo Tecnico e fare in modo che sia disponibile, come da Allegato VII A;
- redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II;
- fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione;
- apporre la Marcatura CE ai sensi dell’art. 16.
L’applicazione del marchio CE è “l’ultima azione di una corretta produzione e che la macchina, sulla quale è apposto, è stata costruita nel rispetto di tutte le norme vigenti nell’ambito di utilizzo”.
Direttiva Macchina: Fascicolo Tecnico.
L’allegato VII della Direttiva macchine è dedicata al fascicolo tecnico: si tratta di un documento che deve comprendere tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la macchina soddisfi tutti i requisiti di sicurezza presenti nell’allegato I.
Il fascicolo tecnico deve contenere:
- descrizione generale della macchina,
- schemi dei circuiti di comando,
- disegno complessivo e dettagliato della macchina,
- documentazione relativa alla valutazione dei rischi,
- relazione tecnica con i risultati delle prove svolte,
- norme e specifiche tecniche applicate e istruzioni della macchina.
Il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle Autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina.
La mancata presentazione del fascicolo tecnico può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina.
Direttiva Macchine: Manuale di istruzione per l’uso e manutenzione.
Il manuale d’uso e manutenzione o di istruzione per l’uso fornisce all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo della macchina in condizioni di sicurezza.
Il manuale deve essere tradotto nella lingua comunitaria ufficiale dello Stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante;
- dichiarazione di conformità CE;
- designazione della macchina eccetto il numero di serie;
- descrizione generale della macchina e dell’uso previsto;
- disegni, diagrammi, descrizioni e spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina;
- istruzioni per la messa in servizio.
Le istruzioni ricoprono un ruolo fondamentale nella salvaguardia della salute degli operatori e per questo motivo devono essere redatte prima che la macchina venga immessa in commercio.
Come previsto dalla Direttiva Macchine, il produttore deve accertarsi che l’utilizzatore riceva tali istruzioni.
Direttiva Macchina: macchine la cui fonte di energia è la forza umana.
Sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva Macchina le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta.
Una macchina azionata da una molla caricata manualmente da una persona rientra nel campo di applicazione della Direttiva Macchina.
In questo caso la forza umana è accumulata.
Si applica ai veicoli?
I veicoli, che svolgono altre funzioni, tra cui autogru, macchine movimento terra e betoniere, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva macchine.
Rimangono esclusi i mezzi di trasporto.
Si applica alle macchine di sollevamento?
Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono oggetto di applicazione della Direttiva Macchine.
Direttiva Macchina: Organi di vigilanza e sanzioni.
Analizziamo le attività di controllo volte a verificare la conformità della documentazione e delle macchine alla Direttiva comunitaria.
Le verifiche vengono effettuate dagli Organi di Vigilanza (ASL, ARPA, etc.) a seguito di segnalazioni di infortunio o di sopralluoghi periodici.
Nel caso in cui ci sia una carenza dei requisiti essenziali di sicurezza di una macchina è necessario presentare una segnalazione al Ministero del Tesoro.
Nel caso in cui dopo gli accertamenti venga confermato che la macchina non risponde ai Requisiti Essenziali di Sicurezza, il costruttore deve adottare i provvedimenti necessari.
Alitec srl è a disposizione della clientela per ogni valutazione in merito a sicurezza sul lavoro.
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