Prevenzione Coronavirus :l’allerta contro il Coronavirus, dopo i primi casi di contagio e la relativa diffusione sempre più a macchia d’olio in Lombardia e in Veneto, è salita e ha portato le autorità competenti ad assumere importanti misure restrittive in ambito sociale e per le aziende.
Anche le aziende si stanno preparando ad affrontare il rischio biologico: diverse multinazionali o grandi aziende hanno scelto di limitare le attività lavorative in alcuni reparti o chiudere le più piccole filiali che si trovano nelle regioni in cui si è diffuso il contagio, in attesa di nuove comunicazioni della autorità.
Il DVR aziendale dovrà essere aggiornato al nuovo rischio da coronavirus in azienda, informando al più presto i lavoratori sulle misure di contenimento intraprese dall azienda.
Altre aziende, invece, hanno scelto di puntare sullo smart working (è necessario far firmare o inviare telematicamente l informativa smart working al lavoratore), mentre in altri casi la vita lavorativa in azienda deve continuare, con una serie di precauzioni, che è fondamentale rispettare come prevenzione nei confronti di qualsiasi tipologia di rischio contro il coronavirus in azienda, ma anche come misure da osservare in caso di insorgenza di sintomatologia sospetta da parte del lavoratore.
Il primo consiglio è quello di avere la massima cura della propria igiene, adottando i più normali comportamenti di tutela del contagio da coronavirus in azienda, prima di recarsi sul posto di lavoro.
Nel corso della giornata in ufficio o in azienda, bisogna lavarsi spesso le mani, non toccarsi il viso, naso, occhi e bocca con le mani, non salutare stringendo le mani o abbracciando altre persone, starnutire o tossire portando la bocca verso la piega del gomito parlare ad almeno 2 metri di distanza dalle altre persone.
In merito a tale aspetto gli organismi sanitari e gli enti a ciò preposti stanno aggiornando la valutazione sul periodo di incubazione del coronavirus: in linea teorica, si tratta di un limite temporale che va da 2 fino a 14 giorni.
Se si dovessero avere forti sospetti di essere stati contagiati devono essere valutati i provvedimenti di isolamento che potrebbero durare anche fino a 40 gg.
Le stime, in ogni caso, sono in continuo aggiornamento, derivanti dall’uso e dall’analisi di tutti quei dati che riguardano i pazienti che sono stati infettati dal coronavirus.
Nello specifico, è da sottolineare come la trasmissione del Coronavirus può avvenire anche da persone asintomatiche o nel corso del periodo di incubazione, prima ancora di sviluppare dei sintomi.
La sintomatologia correlata all’infezione da Coronavirus presenta diversi tratti in comune con la già ben conosciuta influenza.
Nello specifico, è necessario prestare particolare attenzione in caso di febbre che va oltre i 37,5 gradi centigradi e un senso di malessere generale, tosse, congiuntivite, mal di gola, mialgie, cefalea improvvisa che non sia riconducibile ad altre patologie evidenti.
Qualora si è certi di aver avuto rapporti sociali stretti o di lavoro con persone contagiate dal virus, allora ci sono importanti vari step di prevenzione al coronavirus da rispettare.
Il primo step contro il coronavirus in azienda è quello di informare, tramite telefono, il Datore di lavoro o altre figure come il Rls, Rspp o il medico aziendale.
È buona norma indossare con urgenza i dpi di terza categoria mascherina FFpp3, lavarsi subito le mani con acqua calda e disinfettante, lasciare immediatamente il posto di lavoro e tornare a casa, chiamare il numero 112 che saprà dare le corrette indicazioni su come comportarsi.
Premesso che il garante della privacy ha chiarito che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori ed in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
L Ats di competenza in caso di positività al coronavirus di un lavoratore ,informerà il datore di lavoro.
L Azienda Territoriale Sanitaria eseguirà, le indagini epidemiologiche del caso in modo da identificare la possibile fonte di esposizione e ed i contatti stretti che la persona ha avuto con altre persone in modo da contenere il contagio.
Successivamente, sarà buona cura del datore di lavoro o del suo rappresentante, provvedere anche ad informare le aziende terze con cui si siano intrattenuti dei rapporti di collaborazione negli ultimi 40 giorni sentito il parere dell Ats e del medico aziendale.
In azienda saranno attivate le procedure prevenzione e di disinfezione previste dalla circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020 per la sanificazione degli ambienti.
La decisione se sospendere in via temporanea l’attività di lavoro oppure attivare l’opzione di telelavoro è unicamente di competenza dell’azienda, a patto che non arrivino indicazioni più precise a riguardo dalle autorità o enti pubblici.
A livello nazionale, per chi non è stato contagiato (o presenta solo alcuni sintomi) e vuole avere solo informazioni sulle modalità di comportamento, deve chiamare il numero unico 1500.
Guarda l infografica protezione coronavirus riassume le norme di protezione da utilizzare sempre anche in azienda.
- Il freddo o la neve non uccidono il coronavirus.
- E’ improbabile che il coronavirus rimanga infettante in idonea concentrazione a lungo sui pacchi o sulle lettere.
- Ad oggi non c è evidenza scientifica che il coronavirus sia trasmesso dalle zanzare.
- Gli asciugamani non ammazzano il coronavirus. Bisogna lavarsi spesso le mani!
- Le lampade UV non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani.
- Gli scanner termici non rilevano la presenza di coronavirus ma solo un anomalia nella temperatura corporea.E bene rimanere a casa in isolamento per temperature superiori ai 37,5 C°.
- Ad oggi non c è evidenza scientifica che il corona virus sia trasmesso dagli animali domestici.
- I vaccini contro la polmonite non prevengono il coronavirus.
- Non ci sono prove sul fatto che mangiare aglio protegga dal coronavirus.
- Gli antibiotici non sono efficaci sul coronavirus. Gli antibiotici possono essere utilizzati per tenere sotto controllo una eventuale coinfezione batterica. Ad oggi, non esiste un medicinale
- specifico raccomandato per prevenire o curare il nuovo coronavirus.
Come lavarsi le mani in azienda?
La pulizia dell’ambiente di lavoro la sanificazione e disinfezione.
Un intervento di pulizia preciso ed efficace è il primo strumento di prevenzione a livello aziendale e sul luogo di lavoro per diminuire il grado di contaminazione.
Si stima che il coronavirus possa resistere sulle superfici fino a 9 giorni con una media di 4 giorni in base alla temperatura ed al umidità presente nel aria in situazioni di tipo sperimentale con alta carica virale per ragioni di studio.
Nel quotidiano l OMS suggerisce che la carica virale presente sulle superfici non sia paragonabile a quella di tipo sperimentale e che quindi la sopravvivenza dello stesso sia ridotta ad alcune ore.
In tabella la diffusione del coronavirus da persona a persona.
La disinfezione è quindi utile non solo per l aria, ma anche per le superfici per abbassare il più possibile il pericolo di contagio tramite contatto con superfici che sono state infettate.
Si consiglia, in tal senso, l’utilizzo di prodotti sanificanti e disinfettanti (approvati dal Ministero della Salute )negli interventi di pulizia giornalieri.
Qualora fosse stato accertato che un lavoratore infetto si trovava sul posto di lavoro, il personale esterno che si occupa delle pulizie in tale ambiente dovrà essere registrato ed avvisato preventivamente art 26 D.lgs81/08 .
L’intero personale che svolge le pulizie dovrà seguire quanto previsto dal Ministero della Sanità per la pulizia degli ambienti di lavoro.
E’ previsto l’impiego di Dpi di terza categoria, tra cui mascherine, tute usa e getta, occhiali, copri calzari usa e getta guanti e maschere di protezione per la prevenzione al coronavirus.
Tutte le varie superfici e le attrezzature presente nell’ambiente di lavoro devono essere trattate con un processo di sanificazione e disinfezione al fine di eliminare il coronavirus.
Alla fine di tale procedimento anche i macchinari e i vari attrezzi usati per la pulizia devono essere oggetto di risciacquo e di adeguata pulizia e disinfezione.
Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti in azienda dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture finestre e balconi garantendo un ricambio d’aria costante è una ottima soluzione per contrastare il contagio da coronavirus in azienda.
L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus (coronavirus), allergeni, funghi filamentosi (muffe).
In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.
La gestione dello smaltimento dei rifiuti in caso di accertamento di lavoratori infetti.
Tutti i rifiuti devono essere gestiti e smaltiti esattamente come se fossero rifiuti sanitari pericolosi a rischio di infezione.
Quindi, devono essere collocati in un bidone ermetico che deve avere colorazione gialla, su cui deve essere applicato lo specifico cartello di rischio biologico.
L’approccio di Risk Management
Anche nelle aziende questo tipo di approccio può essere utile, innanzitutto come misura di prevenzione per evitare panico e isteria collettivi.
È importante formare un gruppo di lavoratori che si occupi della gestione della crisi.
Essi sono in contatto diretto con le principali figure che dirigono e amministrano l’azienda e che possano rappresentare un riferimento per tutti gli altri dipendenti dell’azienda.
Il primo passo di ” prevenzione coronavirus ” è quello di stilare una mappatura dell’intero personale che lavora in azienda, sia quello diretto che indiretto: conoscere domicilio e numero di cellulare è fondamentale.
Il secondo passo prevede l’istituzione di un programma di emergenza coronavirus in azienda che possa attivare la procedura di telelavoro, sfruttando connessioni VPN alla rete dell’azienda, conference e video call.
Il terzo aspetto da curare è quello di svolgere una ricognizione del piano trasferte delle diverse unità aziendali, cercando di azzerare ogni tipo di spostamento o comunque limitarli il più possibile.
Infine, sono stabiliti dei livelli di rischio connessi con lo sviluppo della situazione di contagio da coronavirus nella Regione da parte delle autorità che devono essere rispettate.
La percezione del rischio in azienda deve essere tale da non sottovalutare o sovrastimare la problematica di prevenzione dal coronavirus.
In ogni caso, un approccio di Risk Management del genere prevede indubbiamente di diffondere in maniera tempestiva e urgente, a tutti i dipendenti aziendali, in maniera che, dal primo all’ultimo, nessuno escluso, ricevano delle informazioni sempre aggiornate.
In tal senso, si possono sfruttare varie applicazioni, come WhatsApp o anche un canale aziendale su Telegram.
Le misure di isolamento sociale contro il coronavirus imposte dalle autorità nelle zone maggiormente colpite zona rossa (Lodigiano) hanno lo scopo di abbattere il picco epidemico e di conseguenza la mortalità nella popolazione.
Poiché in alcuni casi i pazienti colpiti da coronavirus necessitano di ospedalizzazione e terapia intensiva ci sembra opportuno sottolineare il fatto che le misure messe in campo dalle autorità hanno lo scopo di preservare, non solo la vita delle persone affette da coronavirus, ma l’intero sistema sanitario nazionale che rischia la paralisi nel caso in cui dovessero aumentare i casi infetti.
Si veda il grafico sottostante.
Con l aggravarsi della diffusione del coronavirus soprattutto nel nord Italia, il Premier Conte ha emanato il nuovo Dpcm 08 marzo 2020 allargando di fatto la zona rossa a tutta la Lombardia ed ai comuni e alle provincie di : Modena Parma, Piacenza,Reggio Emilia ,Rimini ,Pesaro, Urbino, Alessandria , Asti , Novara,Verbano-Cusio- Ossola ,Vercelli,Padova, Treviso, Venezia.
Il nuovo provvedimento coronavirus del 08 marzo 2020 prevede principalmente le seguenti misure di sicurezza obbligatorie per la zona rossa:
- Vietato lo spostamento sia in entrata che in uscita dalla zona rossa salvo giustificato motivo scarica il modulo.
- sospensione di tutte le manifestazioni ed eventi anche fieristici con l’esclusione della serie A (le partite saranno senza pubblico ed a porte chiuse).
- Raccomandazione ai Datori di lavoro di facilitare e promuovere il congedo ordinario e di ferie per i dipendenti.
- Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
- Chiusura dei musei.
- Limitazioni agli eventi religiosi, vietato ogni tipo di assembramento.
- Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 06,00 alle 18.00 se garantita la distanza di almeno 1 metro tra le persone durante l’apertura.Chiusura dei centri commerciali di grande affluenza durante i giorni prefestivi ed i festivi.
- sospensione delle attività di centri sportivi e centri benessere.
- sospensione degli esami per la patente di guida.
- invito alla limitazione degli spostamenti all interno della zona rossa
- Le misure igieniche da adottare ed i provvedimenti in caso di contagio di cui al presente articolo rimangono invariati.
- Le aziende nella zona rossa rimangono aperte.
- Il tragitto casa lavoro e lavoro casa dei dipendenti è consentito.
- Non sono previsti blocchi al ritiro ed alla spedizione delle merci.
- Gli autisti dei mezzi alla consegna od al ritiro preferibilmente non devono scendere dai mezzi. Se lo fanno devono indossare i DPI o mantenere almeno una distanza di un metro da ogni lavoratore aziendale.
Ecco le novità testo principale :
Art 1
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a)sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b)siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c)siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d)assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e)siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
f) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
g)in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Finalmente è stato approvato dal Governo il protocollo d’intesa tra le parti sociali ed il governo sulla gestione del coronavirus per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Le nuove disposizione riguardano principalmente il rafforzamento delle misure di sicurezza da attuare in azienda :
- la compartimentazione degli spazi lavorativi con riferimento divieto di mobilità delle persone,
- l’obbligo di utilizzo dei DPI mascherine guanti.
- il rafforzamento delle procedure di sanificazione e disinfezione.
- La sorveglianza sanitaria aziendale viene ripristinata.
- L’ obbligo da parte dell azienda di collaborare con le autorità in caso di casi sospetti o accertati alla positività al coronavirus del lavoratore
scarica il protocollo condiviso prevenzione coronavirus
Decreto Cura italia del 17 marzo 2020 incentivi insufficienti per affrontare l emergenza economica.
L espandersi della pandemia da coronavirus ha costretto le autorità ad intraprendere delle misure drastiche di contenimento e prevenzione paralizzando di fatto l economia del nostro paese.
Con il decreto cura italia il governo ha emanato i primi aiuti messi in campo a sostegno dei cittatini e delle imprese per favorire la business continuity delle stesse.
Data la portata dell emergenza coronavirus riteniamo che le prime misure economiche siano insufficienti a tutela di tutti lavoratori ed imprese.
Sicuramente usciranno nuove disposizioni a sostegno dell economia italiana come peraltro accennato dalla Comunità Europea.
Il Ministero della sanità ha pubblicato l info grafica coronavirus con le percentuali degli infetti e dei deceduti.
scarica l infografica sorveglianza integrata
Firmato il Decreto Ordinanza 22-03-2020 che sospende tutte le attività economiche e industriali eccetto quelle di cui all’allegato I dello stesso.
Il co. 4 dell’art. 1 del Decreto Ordinanza stabilisce “Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.”
Il co. 1 dell’art. 2 del Decreto Ordinanza prevede “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.”
E’ altresì accluso l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus.
L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini.
Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.
E prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nell’allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto competente per territorio.
Allegati
- DPCM 22 marzo 2020;
- Elenco attività non sospese individuate per codice ATECO.
- Procedura comunicazione Prefettura Milano.
- Procedura coronavirus Prefettura Mantova.
Il nuovo modulo di autocertificazione da corona virus introduce l obbligo di dichiarare come avviene lo spostamento e da dove inizia.
scarica l ultimo modello aggiornato per la nuova autocertificazione coronavirus
Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4) (GU Serie Generale n.78 del 24-03-2020).
Nuova ordinanza in favore delle aziende, aiuti alle imprese scopri le novità vai al link GU serie generale n° 78 del 24 03 2020.
Decreto-legge 25 marzo 2020 , n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure di limitazione al diffondersi dell epidemia da coronavirus valide anche per le aziende.
(G.U. Serie Generale , n. 79 del 25 marzo 2020)
La circolare 25 marzo n 19 del ministro dell’Interno vieta a Regioni e Comuni di emanare provvedimenti in contrasto con le norme statali; ai Prefetti viene attribuito il controllo.
Il Governo punta all’uniformità su tutto il territorio nazionale delle misure restrittive per evitare i contagi da Coronavirus e il ministero dell’Interno ha quindi pubblicato online sul proprio sito le istruzioni operative per gli Enti locali (allegata alla presente). Il documento contiene le indicazioni per la corretta applicazione del decreto fornite dal Viminale ai Prefetti, nella loro qualità di uffici territoriali di governo, coinvolti in primo piano nella gestione dell’emergenza.Circolare 25 marzo n 19 2020
La circolare stabilisce all’art. 1, comma 2, che le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Il compito di controllare ed assicurare il rispetto di queste prescrizioni spetterà ai Prefetti dislocati in ciascuna provincia d’Italia.
Faqs come sanificare e disinfettare un ambiente di lavoro.
La nostra applicazione semplice ed economica per registrare obbligatoriamente la sanificazione quotidiana.
Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi: essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
In che modo posso ottenere il credito d’imposta?
L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento delle retribuzioni?
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.
DPCM del 1 aprile 2020 proroga le misure restrittive sino al 13 aprile 2020.
Il premier Conte valutata l evolversi della epidemia da Covid 19 proroga le misure restrittive in tutta italia sino al 13 aprile. Le disposizioni dell nuovo DPCM del 1 aprile 2020 producono i loro effetti a partire dal 4 aprile 2020. Vengono in sostanza confermate tutte le disposizioni di cui ai precedenti DPCM.
Ordinanza Coronavirus aziende Regione Lombardia del 04.04.2020.
si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
- a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili),
- 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale),
- 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche),
- 72 (Ricerca scientifica e sviluppo)
- 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)
Le attività devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Scarica l ordinanza del 04-04-2020
#Restiamoacasa
A fine di assicurare liquidità alle imprese vengono stanziate ingenti risorse tramite prestiti concessi da Sace spa.
La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti non superiori ai 6 anni.
L importo del prestito non deve essere superiore a :
- 25 percento del fatturato dell esercizio precedente 2019
- il doppio dei costi del personale dell impresa relativi al 2019.
- ecc………………………………….
Decreto 10 aprile 2020 allo scopo di contrastare la diffusione del Covid 19.
Viene prorogata la chiusura di tutte le attività allegato di cui al presente DPCM dal 14 marzo al 03 maggio 2020.
Restano aperte le attività di cui all allegato I-II-III .
Le misure di prevenzione coronavirus restano invariate ed in particolare le aziende dovranno assicurare :
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
1.Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Con ordinanza n ° 528 dell 11 aprile 2020 Regione Lombardia conferma in sostanza le misure restrittive coronavirus azienda contro la diffusione del covid 19 per le aziende fino al 03 maggio 2020 di cui alla precedente ordinanza del 04-04-2020.
Scarica l Ordinanza regione Lombardia coronavirus prevenzione del 11-04-2020
23 aprile 2020 Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
Proponiamo il documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento coronavirus azienda per tutte le aziende del territorio nazionale.
Precisiamo che siamo in attesa di nuovo DPCM da parte del Governo in modo da poter condividere con la clientela le misure di contrasto al Covid 19 da attuare in azienda in modo più preciso e puntuale.
scarica il documento inail coronavirus prevenzione
24 aprile Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del visur Covid 19 negli ambienti di lavoro.
E stato emanato il protocollo condiviso con le parti sociali per la prevenzione in azienda al contenimento e contrasto da coronavirus. Le misure di prevenzione e protezione risultano essere ancora particolarmente rigide con riferimento alla fase II riapertura.
Rimangono invariate le misure di contingentamento sanificazione e prevenzione e protezione aziendali che risultano in alcuni punti rafforzate.
scarica il protocollo condiviso del 24 aprile 2020 coronavirus prevenzione.
Il Governo autorizza la ripresa delle attività ed autorizza all apertura a partire dal 27 aprile per le aziende di cui ai all art 2 commi 7 9 11 /(gestione dell esercizio in vista dell apertura) ed in via definitiva a partire dal 4 maggio 2020 per le attività di cui in allegato.
Sono confermate le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la prevenzione da coronavirus come stabilito dall accordo tra Governo e Parti sociali del 24 aprile 2020
scarica il DPCM del 26 aprile 2020
Con la Circolare del ministero della sanità vengono ribaditi alcuni concetti fondamentali per prevenire il Contagio da coronavirus in azienda.
Tra i più importanti aspetti legati all’informazione, fatti salvi quelli legati a specifici contesti produttivi, il lavoratore deve essere informato circa la prevenzione da coronavirus:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
- l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
- l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
– mantenere la distanza di sicurezza;
– rispettare il divieto di assembramento;
– osservare le regole di igiene delle mani;
– utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Focalizzando l’attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
scarica la circolare del 29/04/2020
La direttiva pone l’accento sul applicazione dei protocolli anti contagio, dal punto di vista della prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro contro la diffusione da coronavirus.
Per quanto riguarda la sussistenza di un eventuale illecito penale in azienda si dovrà far riferimento al quadro normativo di cui al D.lgs81/08.
In caso di mancata adozione e vigilanza di quanto di cui sopra oltre alle sanzione di carattere civile e penale le autorità debutate ai controlli possono disporre la chiusura provvisoria dell attività per una durata non superiore ai 5 gg lavorativi.
coronavirus prevenzione azienda scarica la direttiva
Le aziende scaldano i motori per la ripartenza dopo le chiusure dei precedenti mesi. L invito della ns società di consulenza è quello di rispettare i protocolli di prevenzione e protezione contro il contagio da coronavirus in modo rigoroso e scrupoloso senza sottovalutare nessun aspetto anche con riferimento alla mole di riferimenti bibliografici contenuti nel presente articolo.
La ns task force ”coronavirus prevenzione e protezione in azienda” ha monitorato sin dall’ inizione dell epidemia le AZIENDE attraverso una costante aggiornamento delle procedure di salute e sicurezza.
La battaglia contro il coronavirus non è ancora vista invitiamo tutti alla massima prudenza, collaborazione ed alla massima attuazione delle procedure di prevenzione e protezione per se stessi e tutti gli altri lavoratori.
La Sorveglianza Sanitaria svolta dai medici competenti è lo strumento indispensabile in azienda per la prevenzione coronavirus.
Il Medico del lavoro in base alla propria esperienza riconosce i casi sospetti in base ai sintomi segnalati dai lavoratori al fine di poter mettere anche in quarantena ( 14 giorni )i lavoratori che hanno avuto eventuali contatti stretti con la persona potenzialmente infetta.
Come da ultima circolare del Ministero della Sanità in tempi ridotti il lavoratore potenzialmente infetto deve essere sottoposto a tampone per la ricerca molecolare del Virus tramite PCR al fine di definire la diagnosi.
I test sierologici non risultano validi ed autorizzati per definire se una persona è ancora in grado di trasmettere l infezione in quanto determinano solo gli anticorpi e non l RNA del paziente.
1) Segnalazione casi sospetti da parte del medico
Ai fini di intercettare tempestivamente i possibili casi di infezioni da COVID-19, è fatto obbligo a ogni medico di segnalare tutti i casi, anche al solo sospetto, utilizzando il sistema sMAINF1 (a cui si accede direttamente tramite il sistema SISS).
Di norma la segnalazione dei casi sospetti perviene da Medici di Medicina Generale (MMG),
Pediatri di Libera Scelta (PLS), Medici Ospedalieri, per i quali è già disponibile l’accesso mediante carta SISS: gli enti di riferimento devono eventualmente verificare e garantire
l’accesso al sistema SISS per i soggetti non ancora attivati.
Pertanto è importante incrementare la possibilità di segnalazione attraverso il sistema
sMAINF anche per i seguenti professionisti: Medici di Continuità Assistenziale (MCA); Medici delle Strutture Socio Sanitarie; Medico Competente etc per i quali verrà definita apposita procedura nel caso non abbiano carta SISS.
Il personale sanitario non medico, in presenza di un paziente con sintomi suggestivi di COVID- 19, è tenuto a segnalare il possibile sospetto al medico di riferimento della struttura/servizio in cui presta la sua attività.
Effettuato il tampone al caso sospetto, se la ricerca di RNA virale ha dato esito positivo:
- o si procede alla conferma dell’isolamento del caso,
- o si procede alla conferma dell’isolamento dei contatti stretti, attivando il
monitoraggio clinico da parte del MMG/PLS al fine di rilevare l’insorgenza di
sintomatologia:
- in presenza di sintomatologia è indicata l’effettuazione del test diagnostico
per la ricerca di RNA virale,
- in assenza di sintomatologia verrà comunque effettuato il test prima della
conclusione della sorveglianza;
– negativo:
- o si procede a comunicare ai contatti la fine dell’isolamento,
- o il soggetto, ora non più sospetto COVID-19, è rinviato alla valutazione clinica da parte del curante.
Circolare Ministero della sanità del 09/05/2020
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni per la prevenzione coronavirus nei luoghi di lavoro:
a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.
scarica l ordinanza di regione Lombardia del 546 del 13/05/2020
Fumata bianca tra governo e Regioni per quanto riguarda il nuovo DPCM fase II riapertura del 18 maggio 2020.
Nella giornata odierna di sabato 16 maggio 2020 il Governo dovrebbe ratificare il provvedimento steso nella notte tra il 15 ed il 16 maggio.
Per quanto riguarda il provvedimento ,prevenzione coronavirus in azienda sono state emanate le linee guida omogenee Regionali per i settori che saranno oggetto dell’attesa riapertura del 18 maggio.
Sono previste per il settore ristorazione le seguenti misure di prevenzione da coronavirus :
▪Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti,trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
Le regioni potranno decidere gli orari di apertura e chiusura in base ai dati epidemiologici monitorati costantemente.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
▪ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni.
In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti.
▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
▪ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ La consumazione a buffet non è consentita.
▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.
In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
Per gli altri settori oggetto del provvedimento e che riapriranno consigliamo di :
scaricare il pdf linee guida regioni riapertura del 18 maggio 2020
E stato pubblicato il nuovo DPCM con riferimento alle nuove riaperture del 18 maggio 2020 non cambiano le misure di prevenzione e protezione per le aziende si invita pertanto la clientela a rispettare tutte le misure di prevenzione precedentemente adottate.
scarica il dpcm del 17 maggio 2020
La Nuova Ordinanza di Regione Lombardia conferma le linee guida introdotte dal DPCM del 17 maggio per quanto riguarda le aperture del 18 maggio 2020. Viene dato risalto al controllo della temperatura obbligatorio per i lavoratori che accedono in azienda.
In caso di sintomi temperatura ,superiore ai 37.5 C°, è obbligo del medico competente segnalare all Ats la diagnosi di sospetto Covid 19.
scarica l ordinanza di Regione Lombardia del 17 maggio 2020
La circolare del Ministero della Sanità sancisce l obbligo di registrazione delle attività di sanificazione e disinfezione in particolare definisce le misure organizzative per la prevenzione coronavirus
Misure organizzative
A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:
• Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
• Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
• Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili,ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
• Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
• Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
– misure di igiene personale e collettiva
– criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
– le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19
Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:
1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI,specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.
scarica la circolare ministero sanità del 22 maggio 2020
Rimangono pressochè invariate le misure di prevenzione coronavirus con riferimento all utilizzo della mascherina e con riferimento all obbligo di rilevamento della temperatura corporea presso le aziende e della sintomatologia potenzialmente correlata al Covid 19.
Le attività formative professionali possono riprendere garantendo un adeguato distanziamento sociale.
Sono state pubblicate da regione Lombardia le linee guida di prevenzione coronavirus per le attività economiche commerciali, artigianali e di servizi.
RISTORAZIONE PREVENZIONE CORONAVIRUS
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali o connessi alle aziende agricole), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione), le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli e nelle associazioni private, nonché nei locali di trattenimento e svago di cui all’art. 68, comma 4, lettera a) della Legge regionale n. 6/2010, restando esclusa la predetta attività di trattenimento e svago.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro al dipendente che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie.La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata per i clienti mentre per quelli che consumano al tavolo è obbligatoria. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza.
■ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
■ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
■ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
■ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
■ I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi e del caso di accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni di cui al punto precedente non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; è inoltre possibile da parte del gestore dell’attività offrire a colazione prodotti monoporzione confezionati o sigillati (ad es. marmellate in piccoli vasetti ermetici, confezioni di formaggini o di fette biscottate), con modalità che consentano un ordinato afflusso al buffet rispettoso del distanziamento interpersonale.
■ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
■ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
■ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi
disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E AGENZIE DI VIAGGI PREVENZIONE CORONAVIRUS.
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio in sede fissa, alle agenzie di viaggi, ai servizi di prenotazione, di biglietteria e alle altre attività di assistenza turistica.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es.febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza.
■ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
■ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
■ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
■ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
■ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
■ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
Nella gestione dei mercati coperti si applicano le misure su-riportate, ove compatibili, e deve inoltre essere salvaguardato l’accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
scarica l ordinanza 555 del 29 maggio 2020
Rimangono invariate in regione Lombardia le norme per la prevenzione da contagio da coronavirus sino al 30 giugno 2020 in azienda .
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
vai al link DPCM 11 giugno 2020
vai al link Ordinanza Regione Lombardia n ° 566
Regione lombardia estende le misure di contrasto al Covid 19 sino al 14 luglio 2020 per tutte le aziende. Riaprono alcune attività che sino ad oggi non potevano operare.
Ordinanza Regione Lombardia del 14 luglio 2020 e DPCM del 14 luglio 2020.
Con essa si rimuove l’obbligo dell’uso della mascherina nei luoghi aperti (a condizione del mantenimento della distanza interpersonale di oltre 1 metro fra individui).
Permane l’obbligo nei luoghi chiusi (uffici) e rimangono invariate le precedenti misure compreso il controllo della temperatura dei lavoratori.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 15 luglio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020.
Ordinanza regione lombardia 580
Anche il Dpcm del 14 luglio 2020 estende le disposizione di prevenzione coronavirus precedentemente emanate sino al 31 luglio 2020 ed in sostanza si allinea alle disposizioni di Regione Lombardia.
Il giorno 31 luglio 22 è stata emanata una nuova ordinanza che sostanzialmente conferma le precedenti disposizione in materia di prevenzione da contagio da coronavirus in azienda.
Rimane invariato l’obbligo dell utilizzo della mascherina nei locali chiusi e del distanziamento sociale , della sanificazione ecc…. sino al 10 settembre 2020.
scarica l ordinanza Regione Lombardia del 31 luglio
Dal governo centrale viene confermato lo stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020 con pubblicazione su GU del 30 luglio 2020.
Art 1
(Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)…………..
Covid 19 rientro in Italia ordinanza Ministero della Salute del 12/08/2020.
Riportiamo il testo integrale dell ordinanza del Ministero della Sanità per la prevenzione da contagio covid 19 :
1)Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2) Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
3) In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad
isolamento.
Con il rientro dalla pausa estiva al lavoro le aziende si trovano nella posizione di dover garantire i lavoratori che viaggiano per lavoro in europa o nel mondo.
Ci sembra utile consigliare il sito della farnesina viaggiare sicuri che monitora costantemente la situazione epidemiologica.
Consultandolo preventivamente si potranno programmare con maggiore attenzione eventuali trasferte lavorative anche con riferimento ad eventuali obblighi relativi all ‘effettuazione del tampone per il rientro in Italia ed azienda.
Sono confermate le misure di prevenzione per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
In particolare I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.
Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.
Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.
Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
Ordinanza 604 Regione Lombardia
Portale comunicazione ATS Datore di Lavoro
Nuovo DPCM 13 ottobre 2020.
Con l introduzione del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 viene introdotto l obbligo di indossare la mascherina all aperto, incentivato lo smart working, e stabilita una quarantena breve per il rientro al lavoro. I pubblici esercizi quali bar ristoranti pasticcerie ecc ove avviene somministrazione di alimenti dovranno chiudere alle 24 e dalle 21 il servizio dovrà essere garantito solo ai tavoli con il divieto di assunzione di alimenti in piedi.
Ordinanza 620 Regione Lombardia
1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre
consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
4. E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al
divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima
collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
22 ottobre 2020 Ordinanza Regione Lombardia limitazioni agli spostamenti in orario notturno.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autocertificazione sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
DPCM 24 ottobre 2020
Le attività dei servizi di ristorazione (bar pub ristoranti pasticcerie ) sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 18.00 fino al 24/11/2020. E consentita l attività di ristorazione trasporto a domicilio sino alle 24.00 Per le altre attività deve essere favorito lo smart working o l incentivo di ferie e permessi.Sono sospese le attività di palestre centri benessere centri termali.Le attività dei servizi alla persona sono consentite se correttamente attuate le procedure aziendali anti covid 19. Rimangono invariate le norme per le attività produttive commerciali industriali con suggerimento di favorire ferie permessi e smart working e rispetto delle norme anticontagio.Per un maggior approfondimento scarica il DPCM.
Ordinanza 624 del 27 ottobre 2020.
Sono confermate le misure restrittive di cui al precedente DPCM.
Per il settore di ristorazione le attività potranno rimanere aperte dalle 05.00 allle 18.00 con servizio ai tavoli di massimo 4 persone a tavolo.Dalle 23.00 per tutte le attività rimane valido il ”coprifuoco” che vieta gli spostamenti delle persone se non per giustificato motivo.
DPCM 3 novembre 2020 lock down
Le misure principali previste prevedono:
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff).
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
Ordinanza Ministero della Salute aree al 04/11/2020
DPCM 3 dicembre 2020.
Con l entrata in vigore del DPCM del 3 dicembre 2020 valevole fino al 06/01/2021 vengono sostanzialmente ribadite le misure di contenimento al contagio da coronavirus precedentemente previste.
Sono rinnovate le indicazioni già contenute nei precedenti provvedimenti per le regione con fasce gialle arancioni e rosse.
Permane quindi uno stato alto di allerta sul territorio Italiano con divieto di circolazione dopo le ore 22.00 se non per giustificato motivo.
Pertanto al fine di stabilire l operatività della singola azienda soprattutto per i settori del commercio al dettaglio, invitiamo la clientela a verificare il vademecum sopra esposto che riporta nel dettaglio le possibilità di apertura con riferimento agli orari ecc….
Rimane invariata la ns indicazione per le aziende private , laddove possibile, di agevolare al massimo lo smart working.
Riportiamo il il link degli allegati al dpcm 3 dicembre 2020 che risultano utili per ogni approfondimento.
Segnaliamo per Vs comodità di comprensione l allegato 10 -11-23 commercio al dettaglio, l allegato 13 riguardante le attività produttive industriali e commerciali.
Ricordiamo inoltre le indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena puntualizzate da Regione Lombardia al fine di agevolare la gestione per il rientro in azienda e comunità di eventuali lavoratori in quarantena.
Business Continuity aziendale al tempo delle epidemie.
Clicca sull’immagine per approfondire.
Nuovo dpcm del 14 gennaio 2021 prevenzione e protezione covid aziende.
Non molte novità nel nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 valido sino al 5 marzo 2021.
Vengono ribadite le regole di apertura o chiusura delle aziende soprattutto con riferimento al settore commercio con riferimento all RT (indice di trasmissibilità).
Rimangono invariati i suggerimenti e gli incentivi relativi allo smart working per le aziende
Rimangono quindi le regole precedentemente create con riferimento all area di appartenenza Regionale :
- area gialla,
- arancione,
- rossa,
in cui si trova ad operare l azienda.
Non sarà più consentito l asporto di bevande per bar pasticcerie ecc dopo le 18.00.
Per un maggior approfondimento rimandiamo al sito di PRESIDENZA DEI MINISTRI.
Ordinanza del Ministero della Salute del 12-03-2021 terza ondata.
Secondo l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021, a partire da lunedì 15 marzo la regione Lombardia è collocata in zona rossa per un periodo di 15 giorni, fino a nuova valutazione dei dati epidemiologici.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Indicazioni Sorveglianza Sanitaria Regione Lombardia Contatti stretti tamponi varianti.
Cliccando sul link sotto riportato ecco gli ultimi aggiornamenti per rientrare in azienda da parte di Regione Lombardia.
Scarica il pdf Sorveglianza sanitaria covid
Di seguito i numeri utili coronavirus.
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo Covid-19-nCOV in Italia:
- Basilicata: 800 99 66 88
- Calabria: 800 76 76 76
- Campania: 800 90 96 99
- Emilia-Romagna: 800 033 033
- Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
- Lazio: 800 11 88 00
- Liguria: 800 938 883
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle16 e il sabato dalle ore 9 alle 12 - Lombardia: 800 89 45 45
- Marche: 800 93 66 77
- Piemonte:
- 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
- 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
- Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
- Puglia: 800 713 931
- Sardegna: 800 311 377
- Sicilia: 800 45 87 87
- Toscana: 800 55 60 60
- Umbria: 800 63 63 63
- Val d’Aosta: 800 122 121
- Veneto: 800 462 340
Abruzzo
Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:
- ASL n. 1 L’Aquila:118
- ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
- ASL n. 3 Pescara: 118
- ASL n. 4 Teramo: 800 090 147
Liguria
- Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112
Molise
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000
Piacenza
- Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13
Numero di pubblica utilità 1500 covid-19
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
Quale cartello di obbligo devo esporre nei pochi esercizi pubblici aperti per evitare l assembramento di persone?
Scarica Gratuitamente il Cartello Coronavirus
Come gestire i rifiuti in caso di positività al Covid19-cCOV.
Anche la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando precise norme igieniche contro la diffusione e la prevenzione del Coronavirus.
Il ministero della Sanità ha proposto un utile infografica che pubblichiamo.
Per ogni approfondimento si veda anche le informazioni sul nuovo coronavirus del Ministero della Sanità.
scarica : 10 consigli da seguire prevenzione e protezione coronavirus
Anche l Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce seri comportamenti da adottare per la prevenzione del coronavirus senza generare inutili allarmismi.
The Lancet consulta gli articoli coronavirus
Clicca Qui donazioni coronavirus terapia intensiva Ospedale San Gerardo Monza
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