Le nuove norme sulla GREEN ECONOMY.
Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016, le nuove norme sulla GREEN ECONOMY.
Al via le nuove norme a favore della green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali.
Green economy :fra le principali novità con riferimento alla green economy si segnalano:
Valutazione di impatto ambientale e sanitario
L’articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l’immersione in mare di materiali di e scavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si prevede che le autorizzazioni ambientali siano rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.
L’articolo 9 prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di ri gassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell’ambito dei procedimentidi valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.
L’articolo 57 prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi minori. La norma in esame prevede altresì che l’autorità competente provveda entro il termine di sessanta giorni al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi previsti.
ENERGIA
L’articolo 12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al D.Lgs. 115/2008 (si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale). In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l’impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008. Si prevede altresì che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.
L’articolo 13 amplia l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012), includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.
L’articolo 14 interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (contenuta nell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003), in particolare con riferimento all’attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.
L’articolo 15 contiene una norma di interpretazione autentica in merito all’applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2009).
L’articolo 24 interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012). Con riferimento all’accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati. Sono eliminati per il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.
L’articolo 71 promuove l’istituzione delle “Oil free zone“, aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.
L’articolo 73 esclude l’applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi (previsti dalla parte II dell’allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006) fatta eccezione per quelli relativi agli “apparecchi indicatori” (previsti dal numero 5 del medesimo allegato), per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio).
ACQUISTI VERDI
L’articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.
L’articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.
L’articolo 18 disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).
Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 19, riguardante l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), e nell’articolo 20, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite – quando se ne presenti la necessità – da lampade a basso consumo energetico.
L’articolo 21, che prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.
L’articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
GESTIONE RIFIUTI
Raccolta differenziata
L’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Un’addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d.” ecotassa”) viene posta direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale. Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione.
L’articolo 45 consente l’introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l’adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
Ecotassa e tassa rifiuti
Gli articoli 34 e 35 intervengono sulla disciplina della c.d. ecotassa (dettata dai commi 24 e seguenti dell’art. 3 della L. 549/1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. Vengono altresì assoggettati al pagamento dell’ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
L’articolo 36 prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013).
L’articolo 42 modifica le modalità (stabilite dal comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Disposizioni incidenti sulla disciplina della c.d. ecotassa sono inoltre contenute nel succitato articolo 32.
Compostaggio
L’articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.
L’articolo 38 prevede l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del c.d. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) la definizione di “compostaggio di comunità” ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.
Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori
L’articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS. Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all’interno del Codice dell’ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell’UE.
L’articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.
Smaltimento in discarica
L’articolo 46 dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.
L’articolo 47 interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica.
L’articolo 48 prevede l’individuazione, da parte dell’ISPRA, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica.
Altre disposizioni
L’articolo 25 include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti.
L’articolo 26 prevede che l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti correttivi (disciplinati dal D.Lgs. 75/2010) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.
L’articolo 27 detta disposizioni in materia di pulizia dei fondali marini, prevedendo l’individuazione dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo o di gestione delle aree marine protette, attraverso accordi di programma.
L’articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti che riguardano il trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e l’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero. Sono altresì previste una modifica puntuale alla disciplina del SISTRI, nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Completa l’articolo in esame una norma di semplificazione, per gli imprenditori agricoli, delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.
L’articolo 30 prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.
L’articolo 33 consente ai comuni, con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco (che sostituisce la vigente imposta di sbarco) pari a 2,5 euro (elevabile fino a 5 euro) al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e di salvaguardia ambientale nelle isole minori.
L’articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, …), prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi (e apposite sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza) e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
L’articolo 44 interviene nella disciplina relativa all’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti, precisando, in particolare che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea.
L’articolo 49 interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall’art. 187 del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), al fine di consentirne l’effettuazione anche in assenza di autorizzazione, nonché di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.
L’articolo 50 introduce una disciplina per l’utilizzo, nell’attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’art. 298-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 69 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.),estendendone l’applicazione anche alle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
Una disposizione inerente il settore dei rifiuti è altresì contenuta nel comma 3 dell’art. 60 e riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-bis dell’art. 190 del Codice dell’ambiente).
L’articolo 66 consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l’individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006), per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (nuovo comma 1-bis) dell’art. 180-bis del decreto legislativo n. 152/2006).
Bonifiche e danno ambientale
L’articolo 31 modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all’interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 56 istituisce un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
L’articolo 78 modifica le vigenti norme relative all’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall’altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all’esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 5-bis della legge 84/1994).
dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate) ove non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione.
Impianti radio e sorgenti sonore
In base all’articolo 64, i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge 36/2001 (quindi delle ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti (nuovi commi da 1-bis) ad 1-quinquies) dell’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs n.259/2003).
L’articolo 76 proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l’esercizio della delega, concessa dall’art. 19, comma 1, della L. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
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