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Rischio Biologico e lavoro.

rischio biologico valutazione

Rischio biologico negli ambienti di lavoro: quali tutele.

Contenuti nascondi
1 Rischio Biologico e lavoro.
1.1 Rischio biologico negli ambienti di lavoro: quali tutele.
1.1.1 Cos’è il rischio biologico
1.1.2 Rischio biologico: la classificazione
1.1.3 Obblighi a carico del datore di lavoro
1.1.4 Valutazione del rischio biologico
1.1.5 Informazione e formazione dei lavoratori.
1.1.5.1 Conclusione
1.1.6 POSTS CONSIGLIATI :

La valutazione dei rischi e la redazione dell’eventuale documento riguarda tra gli altri il rischio biologico.

Si tratta di un rischio che richiede particolari analisi da parte dell’rspp e adeguate misure di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro.

In questo articolo esamineremo il rischio biologico e sicurezza sui luoghi di lavoro, approfondendo la normativa in vigore.

Risponderemo alla domanda cos’è il rischio biologico e quali sono le misure di prevenzione, nonché le responsabilità in caso di mancata adozione di misure preventive.

–Cos’è il rischio biologico

– la classificazione

-Rischio biologico: obblighi a carico del datore di lavoro

-Valutazione

-Conclusioni

Cos’è il rischio biologico

Il rischio biologico è un tipo di rischio che deriva dall’esposizione agli agenti o sostanze biologiche potenzialmente pericolose e dannose per la salute dei lavoratori che vengono in contatto con queste sostanze.

Le fonti di rischio che possono provocare danni possono essere tossine, batteri, microorganismi, virus.

Trova la sua disciplina dal punto di vista normativo nel Decreto legislativo nr. 81 del 2008, all’articolo 267 che fornisce tre definizioni per dare una linea guida per questa tipologia di rischio.

Il rischio biologico definito al titolo X “Esposizione ad agenti biologici” prende in considerazione l’agente biologico, il microrganismo e la coltura cellulare.

L’agente biologico è un qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Il microrganismo è una qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

La coltura cellulare è il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Da queste definizioni possiamo averne la classificazione.

Rischio biologico: la classificazione

Il D.lgs 81/08 all’articolo 268 classifica gli agenti biologici.

La classificazione prevede una divisione in 4 gruppi che dipendono dal grado di rischio di infezione.

Nel gruppo 1 sono compresi gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani.

Il secondo gruppo riporta gli agenti biologici che possono causare malattie ed essere un rischio per i lavoratori, ma con una bassa probabilità di propagazione nella comunità.

Si tratta di quegli agenti biologici per i quali sono disponibili misure di profilassi e terapia.

Il gruppo tre comprende agenti che possono causare malattie gravi e costituire un rischio rilevante per i lavoratori.

Qui la probabilità di propagazione nella comunità è più alta, ma sono comunque disponibili misure efficaci di profilassi e terapia.

Il gruppo quattro riporta gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia.

Nel caso in cui un agente biologico non possa essere compreso in nessuno dei 4 gruppi è necessario inserirlo nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità, in base ad un principio di prudenza.

L’allegato XLVI riporta un elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

Vediamo ora cosa prevede la normativa per scongiurare il rischio biologico, quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro.

Obblighi a carico del datore di lavoro

La normativa prevede degli obblighi a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che intende avviare un’attività che comporta l’utilizzo di agenti biologici dei gruppi

  • 2,
  • 3
  • 4

deve comunicarlo all’organo di vigilanza territoriale competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

La comunicazione deve riportare i dati anagrafici dell’azienda e del titolare, nonché il documento di valutazione del rischio biologico, prevista all’articolo 271.

Se intervengono dei cambiamenti nei processi lavorativi che influiscono sul rischio biologico o se si utilizza un nuovo agente classificato la comunicazione andrà aggiornata.

Se gli agenti appartengono al gruppo 4 va effettuata sia la comunicazione, ma il datore di lavoro dovrà effettuare una richiesta di autorizzazione al Ministero della salute.

La richiesta di autorizzazione al Ministero della salute dovrà contenere l’elenco degli agenti che vengono impiegati. L’autorizzazione è valida per 5 anni, oltre il termine di scadenza va rinnovata.

Ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro per l’utilizzo di agenti biologici sono la valutazione del rischio biologico prevista all’articolo 271, l’adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali previste all’articolo 272.

Vanno adottate misure igieniche previste all’articolo 273.

Le strutture sanitarie e veterinarie devono adottare misure specifiche previste all’articolo 274, così come sono previste misure ad hoc per laboratori e gli stabulari.

I processi industriali che comportano rischio biologico devono adottare misure specifiche di cui all’articolo 276. Inoltre vanno adottare misure di emergenza previste all’articolo 277.

I lavoratori esposti al rischio biologico devono essere informati e ricevere formazione specifica prevista all’articolo 278.

Valutazione del rischio biologico

Il datore di lavoro è obbligato, come abbiamo visto, ad eseguire una valutazione del rischio biologico in base all’articolo 271.

Il datore di lavoro deve valutare il rischio in cui tiene conto di tutte le informazioni circa le caratteristiche degli agenti biologici utilizzati e delle modalità e processi lavorativi che possono essere fonte di rischio.

In particolare bisogna tener conto della classificazione degli agenti biologici che possono causare pericolo per la salute dell’uomo, dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte, dei potenziali effetti tossici o allergici, della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore da mettere in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta.

Inoltre bisogna tener conto anche dell’interazione tra diversi gruppi di agenti biologici utilizzati e delle eventuali altri situazioni rese note dall’autorità sanitaria, situazioni che possono comportare un  rischio.

In seguito all’analisi il DVR, il Documento di Valutazione dei rischi, dovrà essere integrato con :

-indicazione delle fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

-indicazione del numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;

-generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

-indicazione dei metodi e delle procedure lavorative adottate, nonché delle misure preventive e protettive applicate;

-indicazione del programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Infine, la valutazione è aggiornata in caso di cambiamenti al processo lavorativo che modifichino i livelli di rischio biologico.

In questo modo verranno aggiornati anche i sistemi di prevenzione e protezione.

Informazione e formazione dei lavoratori.

Tra gli obblighi a carico del datore di lavoro vi è l’obbligo di informare e formare i lavoratori esposti al rischio biologico.

Il datore di lavoro è obbligato a fornire informazioni riguardo ai rischi per la salute causati dagli agenti biologici utilizzati, nonché le precauzioni da adottare per evitare l’esposizione e misure igieniche da osservare.

Il datore di lavoro deve inoltre fornire informazioni circa l’utilizzo corretto degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

I lavoratori devono essere informati circa le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4.

Infine devono essere edotti circa il modo di prevenire gli infortuni e quali misure mettere in pratica per ridurre al minimo le conseguenze.

Oltre ad informare, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire la formazione specifica sugli stessi temi.

Conclusione

La normativa che tratta il tema del rischio biologico è il D.lgs 81/08 e che prevede specifici obblighi a carico del datore di lavoro.

La valutazione e l’informazione e formazione del lavoratore.

La normativa prevede una definizione più ampia del rischio biologico e classica gli agenti biologici in 4 differenti gruppi in base alla gravità di conseguenze dall’esposizione.

La nostra società è a Vs disposizione per ogni consulenza in materia di sicurezza sul lavoro.

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