Smaltimento amianto: normativa, rischi e procedure.
Chi ha un’abitazione che risale agli anni Sessanta, Settanta o anche Ottanta, spesso e volentieri si trova costretto a portare a termine un intervento di smaltimento dell’amianto.
Correva l’anno 1992 quando tale materiale è stato vietato in ambito edilizio, ma solamente il 2% degli edifici hanno subito delle bonifiche per eliminarlo completamente dal territorio italiano.
L’attuale normativa in vigore prevede vari sistemi e metodi di bonifica e smaltimento amianto: si tratta di operazioni che, però, devono essere portate a temine solo ed esclusivamente da delle aziende specializzate e dotate di apposita certificazione.
Valutazione del rischio smaltimento amianto
Chi è proprietario di un immobile e viene a conoscenza della presenza di materiali che contengono amianto all’interno della struttura, ecco che deve provvedere a stilare la valutazione del rischio.
Una volta raggiunto un risultato, sarà poi opportuno provvedere a mettere in atto tutte le diverse misure contenitive di tale pericolo, dando il via alle specifiche misure di sicurezza.
Qualora nella struttura ci sia un’attività di lavoro, allora il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione del rischio sulla sicurezza sul lavoro rispettando i criteri e le linee guida previste dal Decreto legislativo 81 del 2008 o testo unico sicurezza sul lavoro.
Smaltimento amianto costi
In effetti, è una delle domande che si fanno tutti coloro che devono intraprendere un intervento del genere.
Visto che si tratta di operazioni e lavori effettuati in base alle singole esigenze della clientela, è chiaro che le spese complessive dell’intervento che si andrà a fare possono variare notevolmente.
Nella maggior parte dei casi, l’ammontare totale viene valutato e calcolato in base alla superficie della copertura in amianto che si deve rimuovere, anche se alcune aziende propongono un costo smaltimento amianto al kg, in base al quantitativo da rimuovere, trasportare e poi eliminare in discarica, oppure al metro quadrato, in relazione alla superficie su cui bisogna intervenire.
Il prezzo parte sempre da circa 20 euro al metro quadro, ma chiaramente è legato ad un gran numero di altri fattori che comportano un deciso aumento dell’importo complessivo da sostenere.
Giusto per fare qualche esempio, per un’area di circa 100 metri quadrati, il costo (al mq) parte da 20 euro, comprensivo di rimozione e smaltimento), per un’area di circa 500 metri quadrati, il costo (al mq) parte da 15 euro, mentre per un’area di circa 1000 mq, la spesa parte da 10 euro (al mq).
Smaltimento amianto incentivi 2020
Grazie alla proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2020, il Governo ha deciso di estendere anche per quest’anno il bonus relativo alla riqualificazione energetica.
Lo scopo è quello di permettere anche a chi deve effettuare un intervento di eliminazione dell’amianto dai tetti, oltre a varie tipologie di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Come detto, si tratta della proroga del bonus fotovoltaico 2019 per chi ha la necessità di rimuovere amianto: è previsto un premio pari a 12 euro per ciascun MWh di energia che viene prodotto tramite il tetto fotovoltaico, che poi dovranno essere aggiunti al premio economico ottenuto in relazione alla produzione di energia grazie all’uso di un sistema fotovoltaico.
Ad ogni modo, è bene mettere in evidenza come tale bonus non possa essere sfruttato insieme agli altri eventualmente già previsti per lo smaltimento dell’amianto dai tetti.
Bonus amianto 2020
Il bonus amianto, quindi, corrisponde ad una vera e propria agevolazione che offre la possibilità, a coloro i quali hanno dei redditi di impresa, di sfruttare un credito di imposta pari al 50% sulle spese legate alle operazioni di bonifica e di smaltimento dell’amianto su beni e su strutture all’interno del territorio italiano.
Tale agevolazione verrà ripartita su tre quote annuali, ma per poter sfruttarla servirà che la somma complessiva dei lavori sia compresa tra 20 mila e 400 mila euro.
Pratica smaltimento amianto asl
Quando si parla della procedura smaltimento amianto asl, le tecniche da utilizzare per la bonifica sono delineate dalla circolare ministeriale del 6 settembre 1994.
I vari metodi di bonifica dell’amianto che è stato impiegato per la costruzione di lastre di copertura per vari edifici, sono essenzialmente tre.
Si tratta dell’incapsulamento dell’amianto, del confinamento delle lastre di cemento amianto e della rimozione delle lastre.
Chiaramente, ciascuna tecnica ha una serie di vantaggi/svantaggi da valutare in merito al caso concreto.
In seguito all’allestimento del confinamento statico e, in ogni caso, prima di dare il via ai lavori di bonifica, ecco che l’Asl di competenza regionale dovrà dare mandato agli esperti per eliminare l’amianto, in modo tale da effettuare un collaudo di tenuta fumi delle zone confinate, per avere la certezza che da tali aree non ci sia il rischio di immissione di fibre di amianto dall’ambiente che si trova tutto intorno.
L’Asl provvede a trattare l’aria della zona confinata tramite l’uso di aspiratori che vanno a convogliare l’aria esterna e di specifici estrattori che fanno fuoriuscire, dopo averla purificata, l’aria interna all’area di confinamento.
La durata di utilizzo degli estrattori deve essere prolungata fino al momento in cui i valori di fibre non siano tornati entro gli standard di sicurezza previsti dalla normativa e fino a quando l’aria nell’ambiente non sia in tutto e per tutto decontaminata.
Una volta terminata l’operazione di bonifica, ecco che spetterà all’Asl di competenza una verifica visiva del lavoro portato a compimento.
Sarà, poi, premura dei tecnici dell’Arpa effettuare dei controlli in SEM, per poter valutare la restituibilità dell’area che è stata oggetto del trattamento.
Normativa smaltimento amianto
La legislazione nazionale ha il suo caposaldo nella legge 257 del 1992, con cui l’Italia ha deciso di vietare l’amianto, seguendo un piano di dismissione di durata biennale.
Quindi, a partire dall’aprile del 2004, è stata messa al bando sia l’estrazione che l’importazione, ma anche la commercializzazione e la produzione non solo di amianto, ma anche di ogni altro prodotto che contiene tale materiale.
Tale legge va anche ad introdurre un obbligo per tutte quelle aziende che lavorano nel campo dello smaltimento e nell’eliminazione dell’amianto, che comporta l’iscrizione ad una particolare sezione dell’albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
La disciplina si concentra anche sulla presenza dell’amianto negli edifici, evidenziando come le situazioni a maggiore rischio siano quelli in cui tale materiale è libero oppure correlato ad una matrice friabile.
Sui proprietari degli immobili ricade anche l’obbligo di provvedere alla notificazione alle USL della presenza di amianto in matrice friabile.
Sarà poi compito delle ASL effettuare l’analisi del rivestimento delle varie strutture, così come predisporre un registro in cui sia presente la localizzazione dei vari edificio che contengono amianto libero o in matrice friabile.
Tale registro ha carattere obbligatorio per tutte le strutture pubbliche, così come per quei locali che sono aperti al pubblico e che vengono usati collettivamente, oppure per i blocchi di appartamenti.
Protezioni lavoratori dall’amianto
Le nuove norme che riguarda la protezione dei lavoratori rispetto a tale materiale sono state introdotte dal Decreto Legislativo 257 del 2006 e hanno come fine principale quello di evitare qualsiasi tipo di rischio per la salute dei lavoratori.
L’obbligo di effettuare un’indagine preliminare con l’obiettivo di rivenire la presenza di amianto ricade sul datore di lavoro: qualora fosse positiva, allora dovrà obbligatoriamente dotare i lavoratori di tutte le varie misure di protezione adeguate.
All’interno della valutazione dei rischi prevista dal Decreto Legislativo 626 del 1994, sarà compito del datore di lavoro valutare anche tutti quei rischi che sono correlati alla presenza di polvere derivante dall’amianto e di materiali in cui è presente tale materiale.
Prima di effettuare le varie operazione di smaltimento dell’amianto, il datore di lavoro dovrà notificarli all’organo di vigilanza che è competente per territorio.
Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di protezione adeguate, considerando che il valore limite, stabilito dall’art.59-decies, è pari a 0,1 fibre per cm3 di aria: tale valore non deve essere mai superato all’interno dei luoghi di lavoro.
Tutti quei lavoratori che sono esposti a tale materiale devono essere oggetto di appositi controlli da parte della sorveglianza sanitaria, con un’annotazione di tutti i nominativi presso i rispettivi registri di esposizione e nelle corrispettive cartelle sanitarie.
Si veda anche art 256 stabilito dal D.lgs 81/08 testo unico salute e sicurezza amianto:
Dlgs 81/08 Articolo 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori di rimozione verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.
In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività..
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250. 7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
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