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Cos’è il Rischio Chimico ?

rischio chimico valutazione

Contenuti nascondi
1 Cos’è il Rischio Chimico ?
1.1 COME GESTIRE IL RISCHIO CHIMICO IN AZIENDA.
1.1.1 Rischio Chimico: normativa.
1.1.2 Regolamenti europei REACH E CLP.
1.1.3 Classificazione degli agenti chimici.
1.1.4 Etichettatura di pericolosità: i 9 pittogrammi di rischio chimico.
1.1.5 L’importanza della valutazione del rischio chimico.
1.2 Rischio chimico: misure di prevenzione e protezione.
1.2.1 Misure generali di prevenzione e protezione.
1.2.2 Misure specifiche di prevenzione e protezione.
1.3 Modelli per la valutazione del rischio chimico.
1.3.1 SCRIVICI
1.3.2 CONTATTACI
1.3.3 POSTS CONSIGLIATI :

COME GESTIRE IL RISCHIO CHIMICO IN AZIENDA.

Il rischio chimico non è circoscritto soltanto ai laboratori ed alle industrie chimiche ma interessa tutte le aziende che utilizzano certi tipi di sostanze, agenti chimici (da soli e nei loro preparati) che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è pertanto necessario eseguirne una valutazione.

Viene descritto e disciplinato dal D.lgs 81/08 ed è uno dei rischi più diffusi all’interno dei luoghi di lavoro.

In base al tipo di pericolo, il rischio chimico si suddivide in 3 macro categorie:

  • pericoli per la salute,
  • rischi per l’ambiente
  • pericolo incendi o esplosioni.

La normativa legata alla sicurezza sul lavoro si occupa soltanto dei pericoli per la salute e del pericolo incendi ed esplosioni.

In questo focus, oltre a citare la normativa di riferimento, approfondiamo :

  • la valutazione del rischio chimico,
  • le misure di prevenzione e protezione ed altri dettagli da conoscere assolutamente.

Rischio Chimico: normativa.

In Italia, il rischio chimico è disciplinato dal D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici” che affronta l’argomento in modo approfondito.

Ecco, nei dettagli, ciò che indica, articolo per articolo:

  • 221 – Campo di applicazione;
  • 222 – Definizioni;
  • 223 – Valutazione dei rischi;
  • 224 – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi;
  • 225 – Specifiche misure di protezione e di prevenzione;
  • 226 – Disposizioni in caso di emergenze o di incidenti;
  • 227 – Informazione/formazione per i lavoratori;
  • 228 – Divieti;
  • 229 – Sorveglianza sanitaria;
  • 230 – Cartelle di rischio e sanitarie;
  • 231 – Consultazione e partecipazione dei lavoratori;
  • 232 – Adeguamenti normativi.

L’art. 222 del Testo Unico sicurezza sul lavoro definisce agenti chimici tutti gli elementi/composti chimici naturali o prodotti attraverso qualsiasi attività lavorativa, utilizzati o smaltiti, immessi o meno sul mercato.

Il D.Lgs 81/08 contiene tutte le necessarie indicazioni sugli obblighi e sulla valutazione del rischio chimico.

Il quadro normativo di riferimento non si limita al decreto legislativo nazionale: si estende a specifiche normative europee ovvero a due Regolamenti: REACH e CLP.

 Regolamenti europei REACH E CLP.

Quando si parla di rischio chimico sui luoghi di lavoro, non si possono non citare due regolamenti europei importanti:

  • il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals)
  • ed il CLP (Classification Labelling Packaging).

Il Regolamento europeo REACH (CE n. 1907/2006) è in vigore dal 1° giugno 2007: disciplina la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche pericolose.

E’ rivolto a produttori ed importatori da Paesi extra UE di sostanze chimiche la cui registrazione è obbligatoria presso l’ECHA (Agenzia Europea delle sostanze chimiche).

Produttori ed importatori sono tenuti a individuare e gestire i rischi associati a queste sostanze per fornire agli utilizzatori tutte le necessarie informazioni per un uso sicuro.

Le sostanze non registrate non possono essere prodotte, commercializzate o immesse nei mercati europei.

Il Regolamento europeo CLP (CE n. 1272/2008), in vigore dal 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema per classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele chimiche.

Si basa sul sistema mondiale armonizzato dell’ONU noto come GHS.

Il CLP indica 9 pittogrammi:

  • cinque per i pericoli fisici,
  • tre per i pericoli legati alla salute
  • un pericolo per l’ambiente.

rischio chimico valutazione simboliPer valutare il rischio chimico sul lavoro, gli utilizzatori devono conoscere la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche.

Il regolamento CLP stabilisce anche la presenza di specifici dati di ogni prodotto chimico ovvero:

  • Anagrafica e contatti dell’azienda;
  • Quantità della sostanza o miscela contenuta nell’imballaggio;
  • Identificatori di prodotto;
  • Avvertenze;
  • Frasi di pericolo h;
  • Consigli utili per un utilizzo prudente del prodotto;
  • Ulteriori informazioni previste da altre normative.

Con il CLP è stata, inoltre, introdotta la Scheda Dati di Sicurezza per garantire la comunicazione delle informazioni.

Classificazione degli agenti chimici.

Un sistema univoco di classificazione prevede una distinzione in 2 classi:

  • Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico suddivisibili, a loro volta, in agenti esplosivi, infiammabili, comburenti e corrosivi. L’esposizione accidentale e non controllata a questi agenti genera, solitamente, infortuni;
  • Agenti con proprietà tossicologiche suddivisibili, a loro volta, in sostanze irritanti, nocive, sensibilizzanti, tossiche, teratogene e cancerogene. L’esposizione accidentale e non controllata a questi agenti provoca, in genere, malattie professionali.

Etichettatura di pericolosità: i 9 pittogrammi di rischio chimico.

Per valutare immediatamente la possibile pericolosità di un prodotto chimico, lo strumento più valido è l’etichettatura ridefinita dal Regolamento europeo entrato in vigore il 1° giugno 2015.

L’etichettatura di pericolosità si basa su 9 pittogrammi di rischio, riconoscibili per la forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.

Ciascun pittogramma indica un pericolo specifico associato alle proprietà di una determinata sostanza chimica ovvero:

  • Esplosivo
  • Infiammabile
  • Comburente
  • Gas compressi
  • Corrosivo
  • Tossico
  • Tossico a lungo termine
  • Irritante
  • Nocivo
  • Pericoloso per l’ambiente.

L’importanza della valutazione del rischio chimico.

A dispetto di quanto si possa credere, la valutazione del rischio chimico sul lavoro non interessa soltanto l’industria chimica ma tantissime attività.

La valutazione del rischio chimico deve tenere conto delle principali vie di introduzione degli agenti chimici nell’organismo umano, soprattutto quella respiratoria per inalazione e quella per assorbimento cutaneo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico e di redigere una relazione da allegare e conservare nel DVR (Documento prevenzione Rischi).

Ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 81/08, per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, il titolare dell’azienda dovrà:

  • Individuare la presenza di eventuali agenti chimici sul luogo di lavoro;
  • Controllare la Scheda dati di sicurezza dei prodotti;
  • Valutare il livello, tipo e durata di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi;
  • Esaminare i dati emersi;
  • Valutare i valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;
  • Mettere a punto misure preventive e protettive per, poi, rilevarne gli effetti;
  • Designare un medico competente per la sorveglianza sanitaria.

In fase di analisi dei dati emersi, è necessario rilevare il grado di rischio per attuare le giuste misure di prevenzione e protezione.

Può trattarsi di rischio basso o non basso, irrilevante o rilevante per la salute.

Naturalmente, se si tratta di rischio non basso bisognerà attuare misure di sicurezza finalizzate a ridurre o eliminare l’esposizione alla sostanza chimica pericolosa.

Allo stesso tempo, monitorare in modo costante il livello di diffusione degli agenti chimici presenti in azienda. 

Rischio chimico: misure di prevenzione e protezione.

In caso di rilevazione di un rischio chimico non basso e rilevante, ai sensi degli artt. 224 e 225 del Testo Unico il datore di lavoro dovrà mettere in atto alcune misure di sicurezza.

Tali misure si suddividono in misure generali e misure specifiche.

Misure generali di prevenzione e protezione.

  • Valutazione di un’eventuale sostituzione della sostanza chimica pericolosa o riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in base alle esigenze produttive;
  • Specifica informazione e formazione per i lavoratori;
  • Valutazione di metodi adeguati nel conservare, manipolare, usare, trasportare ed immagazzinare gli agenti chimici pericolosi. (e dei rifiuti che li contengono);
  • Riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio, della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • Misure igieniche adeguate.

Misure specifiche di prevenzione e protezione.

  • Progettazione ed organizzazione dei processi operativi più adeguati e controlli tecnici;
  • Fornitura di attrezzature e materiali di lavoro idonei, di procedure di manutenzione adeguate;
  • Misure organizzative ed installazione di dispositivi di protezione collettiva appropriati;
  • Fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuali) appropriati, di misure di protezione individuali, nel caso in cui non si riesca a prevenire l’esposizione in altro modo;
  • Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Modelli per la valutazione del rischio chimico.

Per valutare il rischio chimico sul luogo di lavoro, gran parte dei modelli di riferimento sfrutta algoritmi che assegnano un punteggio a svariati fattori analizzati come durata, quantità, pericolosità, modalità di esposizione al rischio, ecc.

Partendo dalla classificazione di pericolosità delle sostanze risultante dalle schede dati sicurezza o dall’etichettatura, l’algorismo fornisce l’indice numerico (inserito in una scala di valori) per determinare il livello di rischio chimico.

Detta così, può sembrare un’operazione semplice: in realtà, è complessa, articolata.

La valutazione del rischio chimico da integrare nel DVR necessita, il più delle volte, dell’intervento di tecnici qualificati e competenti, in grado di individuare la metodologia più adeguata e misure di sicurezza efficaci.

Inoltre a nostro avviso il rischio chimico deve essere sempre validato non solo da algoritmi dedicati ma anche attraverso indagini di laboratorio le cosiddette analisi di tipo chimico.

Per questa ragione collaboriamo con un laboratorio Accreditato per qualsiasi determinazione analitica sia :

  • chimica
  • microbiologica
  • fisica

Il nostro Team è a Vostra disposizione per ogni necessità e richiesta con riferimento alla valutazione del rischio chimico e non solo..

Home » Rischio chimico » Rischio chimico come gestirlo in azienda

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