I dispositivi di protezione devono essere marchiati CE.
Con l’entrata in vigore del D.lgs N° 17- 2019 l’Italia recepisce il Regolamento UE n. 2016/425 europeo che definisce i criteri di commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Viene chiarito che i dispositivi di protezione individuale risultano idonei solo se il fabbricante sia in grado di mostrare la documentazione tecnica che gli consente di apporre il marchio CE sul dispositivo di protezione. La documentazione tecnica deve rispecchiare le specifiche tecniche per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere commercializzati, al fine di salvaguardare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Per quanto riguarda i vecchi DPI messi in commercio precedentemente essi potranno essere utilizzati sino al 21 aprile 2023.Tutti i Dispositivi acquistati dalle aziende dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto legge e dal 21 aprile 2019 dovranno essere necessariamente muniti di certificazione CE. Occhio quindi alla marcatura!!
Il ns personale è a Vs diposizione per ogni richiesta.
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